Regio decreto 1740/1933
Art. 37 — Sagoma limite
Art. 37. Sagoma limite. Ogni veicolo, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri due e centimetri cinquanta di larghezza e di metri quattro di altezza. Per gli automobili adibiti a linee in servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, l'altezza massima puo' raggiungere i metri quattro e centimetri cinquanta. La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri sei per i veicoli ad un asse, metri dieci per i veicoli a due assi, e metri dodici per quelli a tre assi. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere rispetto a qualsiasi punto del restante contorno esteriore. Sono eccettuati da quest'ultima disposizione gli strumenti agricoli, i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente sulle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo e del fusello rispetto al piano estremo del cerchione non deve superare i venticinque centimetri. Per i veicoli di speciali esigenze gli Enti cui le strade appartengono possono consentire eccedenze fino a centimetri trenta misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruote di diametro non inferiore a metri uno e centimetri ottanta, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione. E' vietato di applicare ai lati del veicolo sedili amovibili o inamovibili sporgenti sulla larghezza di esso e del carico, in modo che il conducente sia con tutto o con una parto del corpo fuori di detta larghezza. E' altresi' vietato di applicare, a scopo di frenatura o per altro motivo, aste od oggetti che per la larghezza o posizione possano sporgere al di fuori della sagoma del veicolo. Quando il carico sporga di oltre un metro e mezzo longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo, esso deve essere segnalato mediante una targa in legno o metallo a grandi striscie bianche e rosse delle dimensioni minime di centimetri cinquanta per cinquanta, da apporsi verticalmente all'estremita' posteriore del carico stesso. Sui tratti di strada di larghezza inferiore a sei metri, che presentino particolari difficolta' di andamento o di visibilita', l'Ente cui la strada appartiene, ed ove trattisi di strade militari, l'Autorita' Militare competente, ha facolta' di limitare nell'interesse della regolarita' e della sicurezza della circolazione, previa autorizzazione del Ministro per i Lavori Pubblici e di quello per le Comunicazioni, il transito dei veicoli che per la sagoma od il peso eccedano i limiti di sicurezza ammissibili su tali tratti di strade. Le limitazioni devono farsi risultare con appositi cartelli indicatori a norma dell'articolo 27 del presente decreto. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.
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