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Regio decreto 1740/1933

Art. 15 — Siepi e piantagioni - Visibilita'

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/15parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 15. Siepi e piantagioni - Visibilita'. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vivo in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale. Quando non operino il taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del Capo Compartimento per la viabilita', se trattisi di strade statali, o degli Enti ai quali le strade appartengono, negli altri casi, possono le Autorita' stesse ordinare che i rami sporgenti siano recisi a spese dei proprietari suddetti. Dove gia' esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumita' della circolazione, prevedute nel penultimo capoverso dell'articolo 1, il Capo del Compartimento per la viabilita', se trattisi di strade statali, e gli Enti cui le strade appartengono, negli altri casi, hanno facolta' di ordinare la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni allo scopo di assicurare la visibilita', salvo il pagamento dell'indennita' dovuta, l'ammontare della quale sara' comunicato coll'ordinanza di cui sopra, che conterra' anche la indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto inutilmente il termine, il lavoro sara' eseguito a cura diretta delle Autorita' di cui sopra, e l'ammontare della spesa andra' in detrazione della indennita' offerta.

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