Regio decreto 1740/1933
Art. 14 — Irrigazione dei terreni adiacenti alle strade
Art. 14. Irrigazione dei terreni adiacenti alle strade. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alle medesime. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.
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