Regio decreto 1740/1933
Art. 106 — Automobili di lince in servizio pubblico
Art. 106. Automobili di lince in servizio pubblico. Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico, regolarmente concesse od autorizzate, devono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'articolo 72, di altra targa con la scritta in nero «Servizio pubblico». Devono inoltre portare, chiaramente indicati, gli estremi del percorso, il nome della ditta esercente e la sua sede, nonche' un numero distintivo del veicolo. In caso di mancanza della indicazione «Servizio Pubblico» sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche. Nessun rimorchio, puo' essere destinato su linee in servizio pubblico, concesse od autorizzate, se non sia stata rilasciata apposita licenza di circolazione, previa una speciale visita e prova da eseguirsi a cura di un ingegnere del Circolo. Ferroviario d'Ispezione con le norme stabilite con decreto del Ministro per le Comunicazioni. Il contravventore e' punito a norma dell'articolo 70.
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