Regio decreto 1740/1933
Art. 105 — Autoveicoli in servizio da piazza
Art. 105. Autoveicoli in servizio da piazza. Gli autoveicoli in servizio da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore, dentro l'ambito del territorio provinciale, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'articolo 72, di altra targa con la scritta in nero «Servizio pubblico» e il numero progressivo che eventualmente sia imposto dall'autorita' comunale. In caso di mancanza dell'indicazione «Servizio Pubblico» sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche. Ciascuna vettura deve essere munita di tassametro collocato in guisa che sia agevole la lettura della registrazione. Nei Comuni di minore importanza, che sono determinati per ogni Provincia dal Consiglio provinciale dell'economia previo parere del Circolo Ferroviario d'Ispezione in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale dell'intensita' del movimento turistico, esclusi quelli compresi fra le localita' turistiche, di cura o di soggiorno, gli autoveicoli in servizio da piazza sono esonerati dall'obbligo del tassametro, e puo' anche consentirsi che gli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio di rimessa facciano anche servizio da piazza. Nell'interno delle vetture devono essere esposte al pubblico in modo visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto, previste per tutto il territorio comunale e approvate dall'autorita' comunale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento, salve le speciali disposizioni contenute nei regolamenti comunali agli effetti del servizio da piazza.
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