Regio decreto 695/1933
Art. 29 — Perdita di diritto, modalita' e decorrenza
Art. 29. (Perdita di diritto, modalita' e decorrenza). Dalle condanne di cui all'art. 1 della legge deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'art. 2 del presente regolamento. Essa decorre dalle date stabilite, peri vari casi, nel precedente articolo 20, primo comma. Il Ministero competente da' pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nel precedente articolo 20, secondo comma.
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