Regio decreto 695/1933
Art. 28 — Riversibilita' del soprassoldo di medaglie
Art. 28. (Riversibilita' del soprassoldo di medaglie). A senso dell'art. 13 della legge i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare perdute possono essere concessi alle persone alle quali ne spetterebbe la riversibilita' in caso di decesso del gia' decorato per effetto dell'art. 18 del R. decreto 4 novembre 1932 - Anno XI, n. 1423. Le dette persone, per ottenere la riversibilita' dei soprassoldi, debbono farne domanda in carta bollata al Ministero dello finanze, cui spetta ogni decisione al riguardo, comprovando col certificato generale del casellario giudiziario e con l'attestazione di buona condotta che esse non si trovano in condizione da esserne ritenute immeritevoli, a senso dell'art. 20 del citato R. decreto n. 1423.
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