Regio decreto 695/1933
Art. 20 — Perdita di diritto
Art. 20. (Perdita di diritto). Dalle sentenze di condanna di cui all'art. 1 della legge (anche se pronunciate in contumacia dai giudici militari), la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile. Essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna ha fatto passaggio in cosa giudicata e, per le sentenze pronunciate in contumacia dai giudici militari, dopo il decorso del termine spettante al pubblico ministero per ricorrere per l'annullamento. Per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui al precedente articolo 3, primo comma. I Ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.
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