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Regio decreto 695/1933

Art. 19 — Segnalazione dei casi di incapacita'

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/19parte di Regio decreto 695/1933
Art. 19. (Segnalazione dei casi di incapacita'). Le autorita' competenti a formulare proposte di medaglie e di croce di guerra al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, debbono astenersi dal farlo, quando loro risulti trattarsi di condannati alle pene previste dall'art. 1 della legge. Danno tuttavia notizia dei singoli casi ai Ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.

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