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Regio decreto 695/1933

Art. 14 — Segnalazione dei casi di perdita del grado di truppa

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/14parte di Regio decreto 695/1933
Art. 14. (Segnalazione dei casi di perdita del grado di truppa). L'autorita' militare che abbia ordinato la retrocessione, per fatti disonorevoli, di un graduato di truppa, in servizio, o in congedo illimitato, il quale sia insignito di medaglie o di croce di guerra al valor militare, o di distinzioni onorifiche di guerra, ne da comunicazione al competente Ministero con rapporto in cui siano esposti, in modo particolareggiato, i fatti che dettero luogo al provvedimento.

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