Regio decreto 695/1933
Art. 14 — Segnalazione dei casi di perdita del grado di truppa
Art. 14. (Segnalazione dei casi di perdita del grado di truppa). L'autorita' militare che abbia ordinato la retrocessione, per fatti disonorevoli, di un graduato di truppa, in servizio, o in congedo illimitato, il quale sia insignito di medaglie o di croce di guerra al valor militare, o di distinzioni onorifiche di guerra, ne da comunicazione al competente Ministero con rapporto in cui siano esposti, in modo particolareggiato, i fatti che dettero luogo al provvedimento.
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