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Regio decreto 695/1933

Art. 13 — Casi di perdita del grado di ufficiale o di sottufficiale

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/13parte di Regio decreto 695/1933
Art. 13. (Casi di perdita del grado di ufficiale o di sottufficiale). Per i casi di perdita del grado da parte di ufficiali o di sottufficiali in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni, degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai Ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.

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