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Regio decreto 729/1933

Art. 21 — Il conto giudiziale e' reso con la presentazione dei registri analitici riassuntivi corredati dal registro va…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/21parte di Regio decreto 729/1933
Art. 21. Il conto giudiziale e' reso con la presentazione dei registri analitici riassuntivi corredati dal registro valutativo delle variazioni per ogni gruppo di materiale, dalle richieste di carico e scarico e dai relativi documenti giustificativi.

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