Regio decreto 729/1933
Art. 21 — Il conto giudiziale e' reso con la presentazione dei registri analitici riassuntivi corredati dal registro va…
Art. 21. Il conto giudiziale e' reso con la presentazione dei registri analitici riassuntivi corredati dal registro valutativo delle variazioni per ogni gruppo di materiale, dalle richieste di carico e scarico e dai relativi documenti giustificativi.
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