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Regio decreto 729/1933

Art. 20 — I conti giudiziali dei contabili principali debbono essere trasmessi al Ministero direttamente da parte dei c…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/20parte di Regio decreto 729/1933
Art. 20. I conti giudiziali dei contabili principali debbono essere trasmessi al Ministero direttamente da parte dei contabili dei magazzini centrali e dei depositi centrali e pel tramite delle Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. da parte dei contabili dei magazzini territoriali e dei depositi territoriali. Tutte le contabilita' devono essere trasmesse al Ministero o alle Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. nel termine di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario. Le Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. trasmettono al Ministero le contabilita' loro pervenute entro 10 giorni successivi.

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