Regio decreto 2051/1932
Art. 59 — Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie
Art. 59. Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie sono effettuate ogni qualvolta interessi comunque conoscere l'andamento delle sezioni. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione, che possono all'occorrenza farsi coadiuvare o anche sostituire da un ufficiale superiore della divisione militare. Sono ordinate dal comando della divisione militare. Le ispezioni straordinarie hanno luogo quando ne sia riconosciuta l'opportunita' o qualora un fatto anormale richieda pronti provvedimenti. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione o da funzionari del ministero della guerra. Possono essere ordinate dal ministero della guerra o, in caso di urgenza, dai comandanti di divisione militare, che ne informeranno senza indugio il ministero della guerra.
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