Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2051/1932Art. 58
Regio decreto 2051/1932

Art. 58 — Il conto consuntivo di ogni esercizio deliberato in apposita seduta entro il 30 aprile dell'anno successivo a…

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/58parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 58. Il conto consuntivo di ogni esercizio deliberato in apposita seduta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce ed e' inviato, corredato degli atti giustificativi, all'ispettore di mobilitazione, che lo rimette, per l'approvazione, al ministero della guerra, pel tramite del comando della divisione militare.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 57 Art. 59 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.