Regio decreto 2051/1932
Art. 5 — L'unione italiana di tiro a segno ha personalita' giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, pr…
Art. 5. L'unione italiana di tiro a segno ha personalita' giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dal ministero della guerra, ne sara' approvato lo statuto. Essa e' posta sotto la vigilanza del ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.
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