Regio decreto 2051/1932
Art. 4 — Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all'art
Art. 4. Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di tiro a segno stabilire tutte le modalita' di attuazione delle manifestazioni sportive di tiro indette dall'opera nazionale balilla, dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in congedo, e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.
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