Regio decreto 1514/1932
Art. 41 — (Art
Art. 41. (Art. 68 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473). Gli impieghi di cui all'art. 16, lettera b), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.
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