Regio decreto 1514/1932
Art. 40 — (Art
Art. 40. (Art. 39 aggiunto al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, col R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). In via transitoria, i capi maniscalchi promossi alla 3ª classe del loro grado quando gia' avessero compiuto 24 o piu' anni di servizio potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo un anno solo di permanenza nella classe rispettivamente inferiore. I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando gia' avessero compiuto una anzianita' di servizio dai 20 ai 24 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo due anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore. I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando gia' avessero compiuto una anzianita' di servizio dai 16 ai 20 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª dopo tre anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.
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