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Regio decreto 1514/1932

Art. 4 — Art. 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1923 n. 473

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/4parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 4. (Art. 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1923 n. 473). Il grado di maresciallo ordinario e' conferito per coprire i posti vacanti nelle rispettive armi e specialita' ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado di sergente maggiore. Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario possono aver luogo a scelta fra i sergenti maggiori vincitori di apposito concorso, che contino almeno due anni di grado. Gli altri due terzi dei posti vacanti sono riservati all'avanzamento ad anzianita'. I sergenti maggiori addetti alle cariche speciali di carattere professionale designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo ordinario nella propria carica quando venga promosso per anzianita' a tale grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o della specialita' dell'arma cui appartengono.

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