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Regio decreto 1514/1932

Art. 3 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/3parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 3. (Art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno. Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati. Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento. I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purche' non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati. I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

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