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Regio decreto 1514/1932

Art. 20 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/20parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 20. (Art. 49 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I sottufficiali che, al compimento del ventesimo anno di servizio, non siano stati giudicati meritevoli di trasferimento nella posizione di servizio sedentario, sono collocati a riposo.

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