Regio decreto 1514/1932
Art. 19 — (Art
Art. 19. (Art. 48 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito, nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Il Ministro della guerra ha facolta' di trasferire nella posizione di servizio sedentario, nei limiti dei posti disponibili, sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio, che siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevole; E' altresi' in facolta' del Ministro stesso di collocare in via eccezionale i sottufficiali nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, anche prima del ventesimo anno di servizio, purche' abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, quando non siano piu' giudicati idonei a prestar servizio presso le truppe o quando speciali esigenze di servizio lo richiedano. Possono infine, essere trasferiti, dietro loro domanda, nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno da dieci anni di servizio, purche' siano riconosciuti idonei a coprire gli unici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli. I requisiti, le condizioni e le modalita' per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti dal regolamento.
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