Regio decreto 1365/1932
Art. 9 — Legge 23 giugno 1927, n
Art. 9. Legge 23 giugno 1927, n. 1066: art. 6, 1° e 2° comma; art. 55, 1° e 2° comma; art. 59, parte 1° comma; legge 3 aprile 1928, n. 919; art. 2, 2° comma - modificati. Obbligo di servizio. Gli inscritti di leva marittima arruolati sono obbligati al servizio militare marittimo dal giorno dell'arruolamento fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di eta'. Con tale data essi vengono trasferiti di autorita', nei ruoli della forza in congedo del R. Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita. Fanno eccezione a questa disposizione gli ufficiali ed i sottufficiali il cui obbligo al servizio e' disciplinato da particolari norme di legge e gli arruolati, provenienti dagli inscritti della 1ª categoria della gente di mare, i quali sono obbligati al servizio militare nella R. Marina fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° di eta', data del loro invio in congedo assoluto. L'obbligo di servizio si soddisfa, dai militari, parte sotto le armi (salvo le dispense dal compiere la ferma di cui ai successivi articoli 66, 67, 68, 69, 71 e 72) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
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