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Regio decreto 1365/1932

Art. 10 — Emigrazione dei soggetti alla leva marittima

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/10parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 10. Emigrazione dei soggetti alla leva marittima. I giovani inscritti nelle note preparatorie e nelle liste di leva marittima, di cui agli articoli 21 e 22, possono espatriare fino all'apertura della leva della propria classe, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici, per avere gia' compiuto gli studi medesimi. La concessione del passaporto ai giovani soggetti alla leva marittima, che si recano all'estero per altri scopi, e' subordinata alle restrizioni determinate dal regolamento. La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorita' incaricate del rilascio di tale documento debbono quindi avvertire il titolare dello stesso che, laddove egli non si avvalga della facolta' di cui all'art. 33, ultima parte, per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara', senz'altro, arruolato nel C.R.E.M. durante le operazioni di leva sulla propria classe. Le autorita' di frontiera sono tenute a notificare, con le modalita' stabilite dal regolamento, alle competenti capitanerie di porto la data di partenza, nonche' le generalita' e la localita' verso cui si e' diretto l'inscritto.

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