Regio decreto 1365/1932
Art. 85 — Legge 23 giugno 1927, n
Art. 85. Legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Articoli 94 e 104: modificati. Renitenza - Omissione o sottrazione alla leva. Dichiarazioni di renitenza. L'inscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presenti, nel giorno prefisso, all'esame personale ed arruolamento o che, trovandosi all'estero od in navigazione od impegnato in campagna di pesca, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 25, e' considerato e punito come renitente. E' altresi' considerato e punito come renitente il marinaio mercantile non militare in congedo del C.R.E.M. che chiamato all'arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 riesca a sottrarvisi. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per gli inscritti alla leva; dagli ufficiali consolari o dai comandanti le Regie navi all'estero, per gli arruolati eccezionalmente. Colui che essendo soggetto alla leva marittima fu omesso nella formazione delle liste della sua classe di nascita e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.