Regio decreto 1365/1932
Art. 84 — Art
Art. 84. Art. 84 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennita' e rimborsi. Il personale arruolato in base al precedente art. 82 viene congedato al ritorno della Regia nave in un porto del Regno o prima se sono giunti a bordo i militari del C.R.E.M. destinati a coprire le deficienze di tabella. Al personale predetto vengono forniti, a spese dello Stato, i mezzi per far ritorno nel luogo del rispettivo domicilio. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione del personale levato dalle loro navi sono a carico dello Stato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.