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Regio decreto 1365/1932

Art. 48 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/48parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 48. Art. 53 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Arruolamenti volontari per la durata della guerra. All'infuori di quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del C.R.E.M. possono essere contratti, in tempo di guerra, arruolamenti volontari nel C.R.E.M., per la sola durata della guerra stessa, dai giovani di almeno 18 anni compiuti, fisicamente idonei. Possono essere altresi' ammessi ai predetti arruolamenti volontari i militari in congedo illimitato del C.R.E.M. non ancora richiamati alle armi, nonche' quelli in congedo assoluto.

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