Regio decreto 1365/1932
Art. 47 — Art
Art. 47. Art. 60 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Tempo non computabile nella ferma. Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal mutare in istato di diserzione, o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari debbono prestare, sotto le armi, tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare il tempo prestato sotto le armi dalla classe di leva cui sono, soltanto a tale scopo, trasferiti. I trasferimenti di cui sopra sono fatti in ragione degli anni d'interruzione di servizio computando per anno intiero la frazione superiore ai sei mesi di servizio.
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