Regio decreto 840/1932
Art. 5 — Comandi di marina
Art. 5. Comandi di marina. I Comandi di marina hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Regia marina esistenti nella localita' in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa. I Comandi di marina sono retti da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina ed hanno sede in Genova, Livorno, Portoferraio, Gaeta, Cagliari, Augusta, Trapani e Zara.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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