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Regio decreto 840/1932

Art. 4 — Comandi militari marittimi

ELI /it/regio-decreto/1932/06/16/840/art/4parte di Regio decreto 840/1932
Art. 4. Comandi militari marittimi. I Comandi militari marittimi hanno funzioni di comando nella zona di loro giurisdizione e rispondono della preparazione bellica della stessa, seguendo le direttive del Comando in capo di dipartimento o del Comando militare marittimo autonomo dal quale dipendono. I Comandi militari marittimi sono i seguenti: a) Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia; b) Comando militare marittimo in Sardegna, con sede a La Maddalena; c) Comando militare marittimo in Sicilia, con sede a Messina; d) Comando militare marittimo di Brindisi; e) Comando militare marittimo di Pola. A ciascun Comando militare marittimo e' preposto un ammiraglio di divisione od un contrammiraglio: i Comandi militari marittimi di Castellammare di Stabia e di Brindisi possono tuttavia essere retti da un capitano di vascello.

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