Regio decreto 840/1932
Art. 4 — Comandi militari marittimi
Art. 4. Comandi militari marittimi. I Comandi militari marittimi hanno funzioni di comando nella zona di loro giurisdizione e rispondono della preparazione bellica della stessa, seguendo le direttive del Comando in capo di dipartimento o del Comando militare marittimo autonomo dal quale dipendono. I Comandi militari marittimi sono i seguenti: a) Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia; b) Comando militare marittimo in Sardegna, con sede a La Maddalena; c) Comando militare marittimo in Sicilia, con sede a Messina; d) Comando militare marittimo di Brindisi; e) Comando militare marittimo di Pola. A ciascun Comando militare marittimo e' preposto un ammiraglio di divisione od un contrammiraglio: i Comandi militari marittimi di Castellammare di Stabia e di Brindisi possono tuttavia essere retti da un capitano di vascello.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 840/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.