Regio decreto 840/1932
Art. 21 — Tribunali militari marittimi
Art. 21. Tribunali militari marittimi. I tribunali militari marittimi hanno sede in La Spezia e Taranto con la seguente giurisdizione in conformita' del Regio decreto-legge 4 gennaio 1931, n. 122: La Spezia, giurisdizione del Comando in capo del Dipartimento marittimo Alto Tirreno e del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico; Taranto, giurisdizione del Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno e del Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico. I tribunali militari marittimi funzionano sotto la sorveglianza dell'Avvocatura generale militare e dei Comandi in capo di dipartimento presso i quali sono costituiti. La legge stabilisce i limiti di competenza delle predette autorita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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