Regio decreto 840/1932
Art. 20 — Zone dei fari e del segnalamento marittimo
Art. 20. Zone dei fari e del segnalamento marittimo. I Comandi delle zone dei fari e del segnalamento marittimo hanno Sede in La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia e dipendono dai Comandi indicati nella tabella A. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici. La zona fari e segnalamenti marittimi di Napoli ha due sezioni staccate rispettivamente a Messina ed a La Maddalena.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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