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Regio decreto 819/1932

Art. 29 — Art. 15 R. D. 6 febbraio 1919, n. 262, modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/29parte di Regio decreto 819/1932
Art. 29. (Art. 15 R. D. 6 febbraio 1919, n. 262, modificato). In tempo di guerra, su proposta del Ministro per la marina e su parere della competente Commissione di avanzamento, puo' essere concesso il passaggio, col proprio grado, dai ruoli di complemento o della riserva navale ai ruoli del servizio permanente effettivo, a quegli ufficiali inferiori di tutti i corpi i quali se ne saranno resi degni per speciali ed accertati meriti di guerra. Tali ufficiali, al momento della loro ammissione in servizio permanente effettivo, sono considerati in soprannumero per concorrere al terzo dei posti che si renderanno vacanti nel rispettivo grado e corpo. La loro anzianita' relativa nel ruolo e' fissata in base alla propria anzianita' di grado.

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