Regio decreto 819/1932
Art. 28 — Art 39 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218
Art. 28. (Art 39 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218). In tempo di guerra gli ufficiali di complemento sono sempre a disposizione del Governo e non hanno diritto alla esenzione dal servizio militare per qualsiasi titolo. L'anzianita' di servizio nel grado e' pubblicata dal Ministero contemporaneamente all'ordine di richiamo in servizio.
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