Regio decreto 819/1932
Art. 23 — Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino ne…
Art. 23. Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 36 della legge sull'ordinamento della R. marina in data 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 13 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482.
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