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Regio decreto 819/1932

Art. 22 — Art. 36 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/22parte di Regio decreto 819/1932
Art. 22. (Art. 36 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato). La permanenza degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina nei ruoli degli ufficiali di complemento e' limitata alla eta' di anni 55 per tutti i gradi. Gli ufficiali di complemento che cessano dai ruoli di complemento per ragioni di eta' saranno inscritti nei ruoli della riserva navale, secondo e' stabilito dalla legge sullo stato degli ufficiali. Gli ufficiali di complemento privati del grado per una delle cause stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e che non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi del servizio militare seguono le sorti della propria classe di leva.

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