Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 914/1931Art. 77
Regio decreto 914/1931

Art. 77 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 38 e 40, 4° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/77parte di Regio decreto 914/1931
Art. 77. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 38 e 40, 4° comma, modif.). Avanzamento a sottocapo. Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa i limiti e le norme per l'avanzamento e la promozione a sottocapo dei comuni di prima classe di leva. Sono competenti a concedere la promozione a sottocapo di leva le autorita' indicate nel regolamento. I comuni di 2ª classe L. o D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti alla leva di mare sono presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56 dopo aver seguito e superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26: se giudicati idonei vengono promossi sottocapi L. o D., ad anzianita' senza limitazione di posti, dal primo del mese successivo al termine del 3° mese di servizio. Gli allievi L. o D. riprovati agli esami ripetono il tirocinio pratico e, nel caso di favorevole esito, vengono ripresi in esame per l'avanzamento; insieme ai dichiarati inidonei al primo scrutinio, dopo tre mesi dalla prima esclusione: se giudicati idonei sono promossi sotto capi L. o D., ad anzianita', dal primo del mese successivo. Gli allievi L. o D., comunque esclusi per due volte dall'avanzamento, perdono la caratteristica e seguono la sorte dei militari ordinari di leva. I comuni di prima classe T. S. sono, dopo 7 mesi di servizio, dei quali 3 con classifica di comune di prima classe, presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56; se giudicati idonei vengono promossi sottocapi T. S., ad anzianita', dal 1° del mese successivo all'ottavo mese di servizio. I comuni di prima classe T. S. esclusi dall'avanzamento vengono ripresi in esame, dalla commissione di cui all'articolo 56, dopo 6 mesi dal primo scrutinio: se giudicati idonei sono promossi sottocapi T. S. ad anzianita' dal primo del mese successivo. I comuni di prima classe T. S. esclusi due volte dall'avanzamento, perdono la classifica T. S. e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 76 Art. 78 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.