Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 914/1931Art. 76
Regio decreto 914/1931

Art. 76 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 6° comma e art. 40, 3° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/76parte di Regio decreto 914/1931
Art. 76. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 6° comma e art. 40, 3° comma, modif.). Classifica a comune di 1ª classe. Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa le condizioni per la classifica a comune di 1ª classe dei comuni di 2ª classe di leva. La classifica stessa e' conferita, nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, a cura delle autorita' e con le modalita' indicate nel regolamento. I comuni di 2ª classe T. S. che hanno superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26 sono, dal 1° del mese successivo al termine del quarto mese di servizio, classificati comuni di prima classe T. S. indipendentemente dai limiti indicati nel comma precedente. Gli inidonei ripetono il tirocinio pratico e, se promossi agli esami relativi, vengono classificati comuni di 1ª classe T. S. dal primo del mese successivo all'8° mese di servizio. In caso contrario perdono la caratteristica T. S. e seguono la sorte degli ordinari militari di leva.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.