Regio decreto 914/1931
Art. 74 — (T
Art. 74. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 27; R. D. L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 6; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 1, modif.). Avanzamento ordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo. L'avanzamento ordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo ha luogo, con il criterio della scelta comparativa, fra i capi di 1ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art. 66. La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni degli esami di idoneita' di cui all'art. 13, della navigazione, delle benemerenze di guerra, nonche' di tutti gli altri elementi ad essa sottoposti. Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 1ª classe: a) rinunciatari od esclusi o riprovati agli esami di idoneita' di cui all'art. 13; b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione; c) cancellati dal quadro di avanzamento come all'articolo 60; d) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti capi di 1ª classe di loro meno anziani. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 1ª classe che si trovino: 1°) per 2 volte in una o promiscuamente in due delle condizioni di cui alla lettera a); 2°) per 2 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c); 3°) per 4 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera d); 4°) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera a) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere b) o c); 5°) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera d).
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