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Regio decreto 914/1931

Art. 73 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 30, 2° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/73parte di Regio decreto 914/1931
Art. 73. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 30, 2° comma, modif.). Avanzamento a capo di 1ª classe. L'avanzamento ordinario a capo di 1ª classe ha luogo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma, con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 2° classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art, 66. Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe: a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla commissione; b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'articolo 60; c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti capi di 2ª classe di loro meno anziani. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe, che si trovino: 1°) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere a) o b); 2°) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera c); 3°) per una volta nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) e due volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera c). L'avanzamento a capo musicante di 1ª classe ha luogo in seguito a concorso, indetto con le modalita' stabilite dal regolamento, fra i capi musicanti di 2ª classe in ruolo, nel numero quadruplo a quello dei posti messi a concorso.

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