Regio decreto 914/1931
Art. 70 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modif.
Art. 70. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modif.). Avanzamento a secondo capo. L'avanzamento a secondo capo ha luogo a scelta comparativa e nel quadro relativo vengono inscritti tutti i sotto capi brevettati che, avendo presentata la domanda di rafferma nel termine prescritto dall'art. 18, siano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, giudicati, dalla commissione di avanzamento, meritevoli di iniziare la carriera di sottufficiale. La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni di fine corso I. G. P. e forma due distinte graduatorie, comprendendo nella seconda i sottocapi brevettati approvati agli esami di riparazione. Questi seguono, nella graduatoria generale, i compagni di corso. La promozione a 2° capo di carriera ha la stessa decorrenza della rafferma. I sottocapi brevettati per i quali la commissione di avanzamento ha pronunciata la sospensiva di cui al quarto comma dell'art. 18, vengono, qualora chiedano di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il termine massimo di un anno, ripresi in esame in. occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento. Detti sottocapi brevettati, se giudicati idonei, vengono promossi in coda al proprio corso con decorrenza dal 1° del mese successivo al termine della decretata sospensiva; se giudicati inidonei vengono invece subito inviati in congedo. I sotto capi volontari a premio vincolati a ferme complementari vengono presi in esame per l'avanzamento un mese prima del congedamento e, se giudicati idonei, promossi secondi capi all'atto del congedamento.
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