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Regio decreto 914/1931

Art. 69 — Classifica di sottocapo brevettato

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/69parte di Regio decreto 914/1931
Art. 69. Classifica di sottocapo brevettato. I sotto capi volontari ordinari ammessi al corso I. G. P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in ordine di anzianita', sottocapi brevettati dal 1° del mese successivo agli esami. I riprovati possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo, senza pero' frequentare nuovamente il corso. Se giudicati idonei vengono classificati sotto capi brevettati, in coda al proprio corso, dal 1° del mese successivo agli esami di riparazione. Gli inidonei terminano, da sottocapi, la ferma volontaria ordinaria. Questa puo', peraltro, venir ridotta di autorita' fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato. I sottocapi volontari a premio che, in seguito al concorso di cui all'art. 8, hanno chiesto ed ottenuto di essere ammessi al corso I. G. P., sono aggregati ai pari grado volontari ordinari e, se idonei agli esami finali, considerati, per la classifica a sottocapo brevettato e per l'ulteriore avanzamento, appartenenti ad un unico corso, ma in coda agli stessi. Gli inidonei vengono invece subito congedati, a meno che non chiedano ed ottengano la ferma complementare a premio di due anni prevista dall'art. 16.

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