Regio decreto 914/1931
Art. 66 — (T
Art. 66. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 6°e 7°comma - 28, 30, 1° comma - 31 e 32, 1° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756; art. 11 e 12; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 2, modif.). Avanzamento ordinario dei sottufficiali di carriera e dei militari volontari. I sottufficiali di carriera della R. Marina ed i militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi concorrono all'avanzamento ordinario (anzianita', scelta comparativa e concorso) quando si trovino nelle condizioni generali e di imbarco prescritte dalle seguenti tabelle A. e B. Essi sono inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento nella misura indicata nella colonna n. 7 della tabella A. Tabella A Condizioni generali Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Periodi minimi d'imbarco Parte di provvedimento in formato grafico L'imbarco per l'avanzamento deve essere effettuato su Regie navi in armamento od in riserva, oppure su navi non iscritte nel R. naviglio, purche' addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate. Sono considerati, a tutti gli effetti, come imbarcati su navi nella posizione di armamento i sottufficiali della Regia Marina ed i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi che si trovino in una delle seguenti posizioni amministrative: a) imbarcati su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio); b) destinati permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti ed aeroplani che abbiano tutti gli apparecchi, o parte di essi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati; c) destinati a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi. Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie: a) i piloti e gli allievi piloti; b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia; c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli. Le disposizioni relative alla posizione di imbarco su Regia nave in armamento cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazioni). I sottufficiali ed i militari sbarcati da Regia nave all'estero per brevi missioni sono, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, considerati imbarcati per tutto il tempo della missione. In caso di missione prolungata e' in facolta' del Ministero di disporre diversamente. In tempo di guerra i periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco stabiliti per l'avanzamento ordinario dalle tabelle A e B sono ridotti a meta': i secondi capi ed i capi di 1ª classe possono conseguire la promozione al grado superiore senza avere, rispettivamente, seguito il corso P o dato il prescritto esame di abilitazione.
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