Regio decreto 914/1931
Art. 65 — Decorrenza delle promozioni a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe ed a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi
Art. 65. Decorrenza delle promozioni a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe ed a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi. Il secondo capo, il capo di 3ª, quello di 2ª e quello di 1ª classe sono promossi al grado superiore man mano che in questo si verificano vacanze e nell'ordine risultante dal quadro di avanzamento in cui sono inscritti.
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