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Regio decreto 914/1931

Art. 42 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 37, comma 3°, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/42parte di Regio decreto 914/1931
Art. 42. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 37, comma 3°, modif.). Decorrenza degli assegni da volontario ai militari che commutano la ferma di leva in quella volontaria a premio. I militari in servizio di leva, che commutano in base al disposto dell'art. 14 la ferma di leva in quella volontaria a premio, acquistano diritto agli assegni spettanti ai volontari dal 1° del mese successivo alla data di accoglimento della relativa domanda.

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