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Regio decreto 914/1931

Art. 41 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54 modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/41parte di Regio decreto 914/1931
Art. 41. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54 modif.). Assegno ai sottufficiali che cessano dal servizio senza aver diritto a pensione o ad impiego civile di Stato. Ai sottufficiali di carriera che cessano dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettere b, c, d, e' corrisposta, sempre che non abbiano diritto a pensione o ad impiego civile di Stato, un'indennita' eguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio o paga quanti sono gli anni di servizio compiuti. Per i mesi in piu' si computano altrettanti dodicesimi di un mese dell'annuo assegno o dello stipendio. Tale indennita' non e' cumulabile con la gratificazione di fine ferma, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. In caso di morte il trattamento di cui sopra e' devoluto alla vedova ed agli orfani con le norme vigenti in materia di liquidazione di pensioni o di indennita'. I secondi capi riammessi in servizio in base al disposto dell'art. 23 sono tenuti a rimborsare, mediante ritenuta mensile sugli assegni, nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni, l'indennita' ricevuta, come sopra e' detto, all'atto del congedamento.

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