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Regio decreto 914/1931

Art. 26 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 2° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/26parte di Regio decreto 914/1931
Art. 26. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 2° comma, modif.). Tirocini pratici e corsi per il personale di leva. Un'aliquota di allievi di alcune categorie e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi puo' essere inviata a seguire speciali tirocini pratici presso le scuole del Corpo stesso. Gli allievi L. e D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti nella leva di mare e gli allievi T. S. sono sempre destinati a seguire un tirocinio pratico a bordo od a terra. I sotto capi T. S. danno, nell'ultimo trimestre di servizio, presso le rispettive destinazioni, un esame teorico-pratico, per ottenere, all'atto del congedo, la promozione a 2° capo.

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