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Regio decreto 914/1931

Art. 25 — (T

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/25parte di Regio decreto 914/1931
Art. 25. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 35, 36, 3° e 4° comma, 39, 1° comma 40, 1°, 2° e 8° comma, modif.). Assegnazione delle reclute alle varie categorie e specialita'. Le reclute vengono sottoposte ad una istruzione preliminare militare, che, in massima, dura circa 30 giorni. Durante il periodo di tale istruzione, esse vengono assegnate, a seconda del fabbisogno e delle attitudini ed in relazione alle direttive del Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, alle diverse categorie e specialita' del Corpo stesso. Esse assumono la denominazione di marinaio se assegnate alla categoria marinai, di allievo se alle altre categorie. Le reclute laureate o diplomate nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore, previsti dalla legge sugli ufficiali di complemento della R. Marina, e quelle che, avendo frequentato o frequentando gli istituti universitari indicati nel regolamento relativo a detta legge, abbiano seguito due corsi di cultura militare, vengono, se fisicamente idonee, classificate «Marinaio L.» e destinate, in conformita' della legge sugli ufficiali di complemento e con le modalita' stabilite dai regolamenti, a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento. Le reclute diplomate in un Regio istituto nautico vengono, se fisicamente idonee, classificate «Marinaio D.» e destinate a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento di cui al comma precedente. Gli arruolati L. e D. che, per mancanza dei prescritti requisiti fisici, non seguano i corsi allievi ufficiali di complemento, vengono, se non trasferiti alla leva di terra in base al successivo art. 29, classificati Furieri L. o D. Le reclute in possesso del certificato di ammissione al liceo classico o di titolo equipollente vengono classificate Allievi T. S. nelle categorie e specialita' piu' affini agli studi compiuti. Le caratteristiche L., D. e T. S. vengono perdute dai militari inidonei al tirocinio pratico di cui all'articolo seguente e dai sottufficiali e sottocapi retrocessi.

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