Regio decreto 778/1931
Art. 12 — La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'artico…
Art. 12. La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'articolo 4 del presente regolamento, e' eseguita dall'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia, appena abbia ricevuto dal Ministero dell'interno comunicazione ufficiale dei provvedimenti stessi. Nella rubrica «annotazioni» della scheda e' sempre fatta menzione del motivo, che ha determinato il provvedimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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