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Regio decreto 778/1931

Art. 12 — La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'artico…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/12parte di Regio decreto 778/1931
Art. 12. La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'articolo 4 del presente regolamento, e' eseguita dall'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia, appena abbia ricevuto dal Ministero dell'interno comunicazione ufficiale dei provvedimenti stessi. Nella rubrica «annotazioni» della scheda e' sempre fatta menzione del motivo, che ha determinato il provvedimento.

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